Tutela dell’ambiente: la riforma diventa legge

L’articolo 41 della Costituzione non si limita a riconoscere la tutela dell’ambiente come interesse pubblico. Ne abbiamo parlato, nel nuovo episodio del format-podcast Skill Pro, con l’avvocato Antonio Bana, senior partner di Bana Avvocati Associati.

 

Avvocato, cosa cambia ora a tutela dell’ambiente?

Nella seduta del 3 novembre 2021, il Senato della Repubblica ha approvato la proposta di legge costituzionale recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela ambientale, con una maggioranza superiore ai due terzi (era già stato approvato in prima deliberazione della Camera dei deputati nell’ottobre del 2021). Una riforma importantissima: basti pensare che questa tematica, nella Costituzione degli Stati membri dell’Unione Europea, ha un’importanza tale da aver spinto l’Italia verso una riforma di questo tipo. Il testo della Costituzione degli Stati europei, definito nel secondo dopoguerra, non prevedeva in linea generale specifiche disposizioni riguardanti la tutela dell’ambiente. Diversamente, il testo di Costituzioni più recenti – come quella spagnola nel 1978 – reca specifiche disposizioni in sede di revisione costituzionale, che sono state inserite nell’ambito della Carta costituzionale o della legge fondamentale più risalente. Così avvenne per i paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza e circostanza maggiore, anche in Francia nel 2005.Diversi, invece, sono quegli Stati europei la cui Costituzione menziona nel testo attualmente vigente la tutela dell’ambiente. Le relative formulazioni si presentano secondo modalità distinte, talvolta concorrenti, ma che si possono riassumere in: un principio programmatico, un obiettivo posto all’azione dello Stato, un diritto all’ambiente salubre, un elemento importante di doverosità quale rispetto dell’ambiente, un richiamo alla responsabilità verso le generazioni future, ecc.. Doverosa una specifica menzione alla tutela degli animali, citando come esempio il Lussemburgo dopo la revisione del 1999, o la Germania dopo la revisione del 2002.

Perché queste modifiche sono così importanti?

Oggi è una data importante: anche la nostra Costituzione è arrivata a fare quelle modifiche in quella proposta di legge costituzionale che avevamo portato avanti sull’art. 9 e sul 41. Al primo è aggiunto il seguente comma: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. L’art. due, invece, va a modificare l’art. 41 della Costituzione, apportando le seguenti modifiche: alla lettera “a”, al secondo comma dopo la parola “danno” sono inserite “alla salute” e “all’ambiente“. Alla lettera “b”, al terzo comma, sono aggiunte infine le parole “e ambientali”. Nel dettaglio, il 19 gennaio scorso la Camera dei deputati ha concluso l’esame in seconda lettura del testo che introduce un nuovo comma all’art. 9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella stessa Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Il tassello ulteriore è aver inserito un principio di tutela degli animali attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. E, come detto prima, al contempo oggetto di modifica l’art. 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica, si interviene in primo luogo sul secondo comma, stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ove la sicurezza, la libertà e la dignità umana, sono elementi fondamentali.

La seconda modifica invece?

La seconda modifica invita a investire il terzo comma dell’art. 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata ai fini non solo sociali, ma anche ambientali. La finalità di questa modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso di tutti i lavori parlamentari, è dare un’articolazione al principio di tutela ambientale e ulteriore rispetto alla menzione della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, già previsto dall’art. 117 secondo comma della Costituzione, introdotto nella riforma del Titolo V approvata nel 2021, nella quale parte va ad enumerare le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva. In questo ambito, quindi, viene introdotto un riferimento importante, quello dell’interesse delle future generazioni, che viene utilizzato come espressione per la prima volta nel testo costituzionale. Quindi l’ambiente viene inteso nella sua accezione più estesa e sistemica, ovvero quale ambiente, ecosistema e biodiversità.

 

Simone MassaccesiRedattore 

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