
Diritti e doveri nuovi al tempo della pandemia. Questioni vecchie e nuove
L’inattesa emergenza pandemica ha sollevato nuove questioni, politiche e giuridiche, che ruotano intorno alla dialettica tra diritti e doveri. Più di recente il dibattito si è incentrato sul regime di limitazioni collegato a green pass e a super green pass, ma sin dall’inizio è esplosa prepotentemente – sui media, nelle famiglie e nella società – la discussione sulle limitazioni personali imposte in periodo di lockdown. La legislazione emergenziale ha infatti inciso sui diritti fondamentali di libertà di ogni individuo, comprimendoli con intensità e modalità mai prima sperimentate e, per chi abbia a cuore l’assetto democratico e il suo sistema di valori e di libertà, è importante che tale compressione sia avvenuta nel rispetto delle regole, senza c.d. “smagliature” (termine elegante per indicarne, al contrario, la violazione): una democrazia – cioè appunto un sistema che si fonda sul rispetto di regole predeterminate dai parte dei poteri e non sull’arbitrio – non ammette sospensioni, e deve restare tale anche nelle situazioni di pericolo più inattese. Il diritto alla salute, il diritto di circolazione, il diritto di riunione, il diritto di culto, il diritto di lavorare, il diritto di svolgere un’attività economica sono stati tutti in vario modo oggetto della disciplina che è seguita alla dichiarazione dello stato di emergenza, scatenando una dialettica tra diritti all’interno dei confini costituzionali. Qual è la cornice costituzionale di riferimento? Occorre innanzitutto dire che la nostra Costituzione, diversamente da altre, non prevede uno speciale regime scaturente da stati di emergenza, eccezion fatta per la dichiarazione dello stato di guerra (art. 78) che è rimessa alle Camere, insieme al conferimento al Governo dei poteri necessari. L’art. 2 riconosce la centralità dell’individuo e l’anteriorità di diritti personali rispetto agli interessi dello Stato: è una norma fortemente caratterizzante l’assetto liberale della nostra democrazia, laddove attribuisce la caratteristica della “inviolabilità” ai