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IA e Difesa. Tra strategia tecnologica, responsabilità ed etica

Il Ministero della Difesa ha pubblicato “IA e Difesa – Edizione 2026”, primo tentativo organico italiano di definire una strategia per l’intelligenza artificiale in ambito militare. Ma accanto ai passi avanti, emergono nodi irrisolti: chi risponde delle decisioni affidate agli algoritmi? L’analisi dell’avvocato Antonio Bana, Past President Assoarmieri e Presidente del Centro Studio Diritto Europeo Armi e Munizioni (CESDEA)

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Base Cento

Tribunale unificato dei brevetti, alcune anomalie da eliminare a un anno dall’entrata in vigore

Il Tribunale Unificato dei Brevetti è ormai una realtà consolidata e l’Italia, grazie ad un sapiente ed incessante lavoro da parte della diplomazia – di concerto con il tavolo tecnico, le Istituzioni, gli ordini professionali e il mondo associativo – è riuscita a portare a casa un grande ed indiscutibile risultato con l’assegnazione di una delle tre Divisioni Centrali, che ha aperto i battenti alcuni giorni fa a Milano. Trattasi di risultato che consolida il giusto ruolo che deve essere riconosciuto al nostro Paese nel mondo della tutela dell’innovazione. Tuttavia, questo traguardo rappresenta solo il punto di partenza. Il nuovo sistema, infatti, consta di un corpo di regole che deve seguire le esigenze della realtà e, per l’effetto, deve essere migliorato o, meglio, adattato alle esigenze dei tempi. A un anno dall’entrata in vigore, il primo rilievo che salta agli occhi è quello relativo all’anomala concentrazione di procedimenti pendenti avanti ad alcune Divisioni (quelle tedesche) a discapito di altre. Tale circostanza necessita di una modifica del Trattato Istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti e delle regole di procedura atta a favorire una equa redistribuzione dei casi per un accesso più ordinato e democratico alla giustizia brevettuale. Un’altra anomalia è data dal regime linguistico che, al momento, vede l’adozione della lingua tedesca in circa il 46% dei casi*. Ricordiamo, sul punto, come tutte le Divisioni Locali hanno da tempo adottato come seconda lingua l’inglese. Ebbene è necessaria una riforma atta a consolidare tale orientamento favorendo l’adozione dell’inglese, come unica lingua ufficiale afferente ai giudizi intentati avanti la nuova Autorità Giudiziaria. Da ultimo, il tema costi. Il sistema che si sta rivelando di estrema efficienza e rapidità sta però prendendo una deriva elitaria atteso che i costi appaiono essere proibitivi. Si pensi in proposito alle tasse processuali che in un giudizio di

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Base Cento

“Made in Italy” più tutelato dopo la recente sentenza della Cassazione

La recentissima sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 maggio 2022, depositata il 21 giugno u.s. ha il pregio di mettere a fuoco ancora una volta l’importanza della rilevanza penale del concetto di “made in Italy” sui prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine. Prima di entrare nel cuore delle argomentazioni della Suprema Corte, corre l’obbligo ripercorrere, seppur sinteticamente, l’importanza della Legge Finanziaria del 2004 all’art. 4 comma 49 L. 24 Dicembre 2003 n. 350, relativa all’importazione e l’esportazione ai fini di commercializzazione, ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine che costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 cod. pen.. Questa breve, ma doverosa, premessa introduce il discorso sulla lotta alla contraffazione e la tutela del made in Italy. Le condotte illecite lesive del c.d. “made in Italy” hanno ad oggetto la falsificazione dei dati relativi all’origine e/o alla provenienza dei beni da intendersi, secondo i più recenti orientamenti della lavorazione riferibili rispettivamente al “luogo geografico di produzione” e al “luogo di lavorazione del prodotto”. L’origine e la provenienza dei beni, naturalmente, sono strettamente legati alla qualità dei prodotti, nel senso che, da un punto di vista patologico, risulta senz’altro appetibile abbinare indebitamente l’etichetta “italiana” a merci di origine/provenienza diversa, stante l’insito valore riconosciuto alle filiere produttive nazionali. Giova precisare che la delicata materia della tutela delle indicazioni di origine o qualità delle merci ha assunto un crescente rilievo a livello nazionale ed europeo, anche in ragione della massiccia diffusione di forme di delocalizzazione imprenditoriale che hanno comportato il trasferimento di parte o talvolta, di interi cicli produttivi in paesi terzi. L’usurpazione delle indicazioni di origine o provenienza può

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