Economia

Riforma fiscale, avv. Giuliani: ecco le varie criticità

È in corso un profondo ripensamento del sistema tributario italiano. Vi sono delle norme tese a migliorare i rapporti fra il fisco e il contribuente e ridurre la conflittualità di questo rapporto, quali per esempio, quelle relative alla modifica dello Statuto dei diritti del contribuente e quelle sulla sospensione estiva e natalizia per gli adempimenti e le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Possiamo considerare anche le norme sul concordato preventivo – che prevedono che vi sia un accordo preventivo fra contribuenti e fisco per la determinazione delle imposte da pagare negli anni successivi –  e l’allargamento dell’adempimento cooperativo per le grandi imprese ad aziende che hanno fatturati anche inferiori a quelli previsti precedentemente. Tutte queste norme perseguono gli obiettivi di migliorare il rapporto fra il fisco e i contribuenti e di rendere più efficiente l’attività dell’amministrazione finanziaria. Le problematiche che restano, però, sono impegnative e vanno risolte nella direzione di un maggior rispetto della Costituzione da parte delle norme tributarie. Permane, per esempio, la differenza di tassazione fra i lavoratori dipendenti e i professionisti che spesso, a parità di reddito, hanno un carico fiscale differente. Questo accade in particolare con l’applicazione dei vari regimi forfettari che premiano gli autonomi e penalizzano i dipendenti. Altre criticità riguardano la riforma del giudizio tributario, che pure ha cominciato a dipanarsi, nel tentativo di semplificarlo e renderlo più rapido, con la progressiva professionalizzazione dei giudici tributari. Permane tuttavia un difetto di fondo, nella struttura del processo e nel suo rapporto con la Costituzione, ovvero che il giudice tributario dipenda dal Ministero dell’economia e delle finanze, che è anche una delle parti in causa del giudizio. È chiaro che questo vìola in maniera evidente il principio del giusto processo  previsto dall’articolo 111 della Costituzione e non consente la cosiddetta “parità delle armi” in causa.

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