Referendum, è morto davvero? O c’è speranza? E perché?

Rendere meno astrusi e meno burocratici i quesiti. Si dovrebbe ma non è così facile

Che i cinque referendum sulla giustizia non siano stati un successo per i proponenti, è chiaro.

Ma davvero possiamo dire, come pure è stato autorevolmente affermato, che il grande sconfitto del 12 giugno 2022 è l’istituto stesso del referendum? Esagerare non aiuta a capire.

Stando ai fatti, la partecipazione è stata bassa; i hanno prevalso sui No; nulla è cambiato nell’ordinamento della giurisdizione. Se gli effetti giuridici sono stati Zero, il significato politico non è Nullo.

Le interpretazioni dell’astensione dal voto sono tutte plausibili eppure campate per aria tutte quante. Infatti, i motivi reali dell’astensione sono pressoché insondabili. Prospettarli non equivale ad accertare ma a congetturare. A nulla qui valgono le spiegazioni con il “se”, del tipo: “Se fossero stati ammessi i referendum sul fine vita e droghe, l’affluenza sarebbe stata massiccia…”

I referendum costituiscono, comunque, un sondaggio reale a fronte dei sondaggi tradizionali, demoscopici propriamente detti. Sono stati milioni di elettori in carne ed ossa che hanno dimostrato con precisi voti di pensarla in un modo o nell’altro. E ciò può suggerire qualcosa.

Abbandonandoci al gioco delle interpretazioni, la più diffusa ed accettata vuole che il boicottaggio sia stato perpetrato soprattutto dai media, televisioni, radio, giornali, i quali se ne sarebbero disinteressati. Ma, viene da chiedersi, i media non riflettono, come sempre vantano, l’opinione della gente?

Essi formano l’opinione pubblica da cui sono formati. Dovrebbe essere siffatto il circuito dell’informazione in democrazia. Pertanto, detratti i boicottatori dolosi, cioè i media che intenzionalmente hanno fatto di tutto per oscurare l’avvenimento e i contenuti, è piuttosto da credere che i media abbiano percepito l’abulia elettorale, una vera e propria indolenza apatica del popolo stressato dalla pandemia e dalla guerra.

La giustizia, nonostante costituisca il fondamento della società nello Stato di diritto, non ha saputo scuotere l’inerte volontà dell’elettorato. Senza spingersi a ricavarne la prova definitiva che al popolo la giustizia sta a cuore soltanto quando vi è direttamente implicato, è tuttavia ragionevole concluderne che i quesiti dei referendum, nella loro stessa formulazione e nei loro aspetti implicati e connessi, non erano esattamente suscettibili di essere discussi ad ogni livello di conoscenze.

L’elettorato può aver pensato, sulla base del semplice buon senso comune, che nel dubbio era meglio lasciare le cose come stavano. Del resto, non possiamo pretendere che quesiti giuridici complessi possano essere lumeggiati dalle umoristiche “tribune” cronometrate che, mentre confondono viepiù anziché chiarire, sono anche televisivamente stucchevoli.

Ad ogni buon conto, celebrare il funerale dell’istituto referendario perché i referendum falliscono lo scopo, è irragionevole e sbagliato. Il referendum ha funzionato e può non funzionare, ma resta, con le elezioni, la potestà fondamentale della sovranità popolare, sicché prospettare qualche correttivo sostanziale, non di dettaglio, può rappresentare un vagheggiamento bensì illusorio ma non inutile a futura memoria.

Per eliminare gl’incomprensibili garbugli, nei quali i proponenti sono costretti a precipitare dalla natura costituzionale del referendum abrogativo, che è stato concepito come una forbice per tagliare le norme scritte mutilandone il  contesto, è pensabile che, mediante coerenti modifiche costituzionali, venga data la possibilità ai proponenti di formulare in alternativa il quesito anche sotto forma di proposizione italiana compiuta, che ne riassuma in espressione chiara e concisa l’inequivoco senso giuridico.

Sarebbe questa proposizione l’oggetto della raccolta delle firme e del sindacato di ammissibilità. Sennonché, nessuno può nascondersi che una tale formulazione è più facile a dirsi che a farsi. E non solo per le precarie sorti dell’italiano corrente, ma anche perché la proposizione giuridica spesso risulta polisenso. Il significato certo può richiedere spiegazioni prolisse.

Una variante di questa proposta potrebbe consistere nel rendere indirettamente propositivo il referendum abrogativo così concepito. Il Parlamento sarebbe costituzionalmente obbligato a “tradurre in legge” entro un termine congruo, per esempio sei mesi, la proposizione approvata dal referendum, sotto sanzione di scioglimento per inadempienza decretata dal presidente della Repubblica.

Tutti conoscono i tanti rimedi già prospettati e formalizzati pure in progetti di legge con lo scopo di rendere più “facile” l’effettuazione dei referendum, a cominciare dall’eliminazione del quorum di validità, in modo che il referendum è approvato se i prevalgono sui No a prescindere dai votanti, come il 12 giugno.

Questo rimedio qui aggiunto alla lista è il più radicale, che perciò susciterà irrisioni, eccezioni, obiezioni. Tuttavia serve a ribadire che il fallimento dei referendum non costituisce il fallimento del referendum, un istituto che invece deve essere conservato ed adattato non solo all’evoluzione costituzionale della Repubblica dal XX al XXI secolo, ma anche alla realtà politica ed istituzionale sulla base delle prove e degli errori.

 

Pietro Di Muccio de Quattro – Direttore emerito del Senato, Ph.D in Scienze politiche e Istituzioni politiche

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