Intervista avv. Bana su divieto uso piombo in zone umide

Un problema per la caccia ‘’Servono risposte certe in tempi rapidi’’. Intervengano ministri Ambiente e Agricoltura

Assoarmieri, l’associazione che fa capo a Confcommercio e che rappresenta i rivenditori di armi sul territorio nazionale chiede chiarimenti al governo sull’interpretazione e sull’applicazione della normativa europea che vieta l’utilizzo di piombo nelle zone umide. Una disciplina con evidenti ricadute nell’ambito della caccia. “E’ un momento difficile per il settore – spiega a Bee Magazine il presidente dell’associazione, l’avvocato penalista Antonio Bana – Servono risposte certe in tempi rapidi”. Con riferimento al Regolamento UE 2021/57 che introduce il divieto, Assoarmieri ha infatti inviato una lettera ai ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura per far presente le proprie preoccupazioni e la necessità di un intervento correttivo urgente.

Quali sono le vostre rivendicazioni? “Assoarmieri sia prima che dopo l’entrata in vigore in tutta l’Unione Europea del Regolamento 2021/57, avvenuta lo scorso febbraio, aveva espresso in modo deciso, insieme alle altre associazioni del settore produttivo e venatorio, la necessità di un chiarimento che evitasse una situazione di incertezza. Purtroppo, è proprio quello che è accaduto. Neppure la circolare ministeriale interpretativa è servita a risolvere i dubbi. Ma non possiamo più aspettare. L’intero comparto sta subendo un danno economico ingente a causa della mancanza di tempestività e di chiarezza in relazione alla definizione di “zona umida”.

È questo il punto dirimente? Il perimetro esatto delle zone umide? È un dato cruciale. Ancora prima che venga realizzata e messa a disposizione della collettività una mappatura completa e una cartografia delle zone umide italiane, è di prioritaria importanza chiarire con una legge, o un atto avente forza di legge, che cosa si intenda esattamente per “zona umida”. Questo deve essere certo sia per i cacciatori che per le guardie venatorie e gli altri soggetti preposti a vigilare ed eventualmente sanzionare comportamenti non corretti.

Cosa dice la norma e quali sono i dubbi interpretativi?

Il regolamento Ue 2021/57 mira a proteggere gli habitat degli uccelli acquatici. Alla luce di tale finalità riteniamo – anche sulla base di quanto stabilito dai giudici comunitari nella decisione del Tribunale UE Chambre V 21.12.2022 nella causa T-187/21– che l’interpretazione da dare alla nozione di zone umide porti ad escludere le aree che, ad esempio, a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire un habitat per gli uccelli acquatici.

Che impatto ha questa difficoltà interpretativa e come sarebbe possibile risolverla? Basti pensare che per l’Italia le zone umide d’importanza internazionale riconosciute ed inserite nell’elenco della Convenzione di Ramsar sono ad oggi 57, distribuite in 15 regioni per un totale di 73 mila ettari circa. Risulta necessario e indispensabile un intervento chiarificatore da parte del governo, attraverso un atto avente forza di legge per ridurre gli effetti del Regolamento Europeo e per non rischiare un contrasto con la norma comunitaria, che potrebbe innescare una procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea. Oggi ritengo fondamentale un approccio interpretativo prudenziale, per evitare di incappare in una pericolosa deriva sul concetto di divieto di impiego di munizioni in piombo entro i confini delle zone umide, poiché potrebbe portare a considerare tutto quanto in una valutazione estensiva e discutibile di tale tipo di munizionamento come «mezzo di caccia non consentito» di cui all’art 13 comma 5 della legge 157/1992.

Ci sono altre eccezioni? Un altro elemento che è stato sottolineato riguarda l’esclusione categorica da parte del Regolamento (UE) 2021/57 (all. reg. art. 13 lett. b e c) delle munizioni contenenti piombo sparate da fucili ad anima rigata dall’ambito di applicazione della norma. Pertanto, è stato ribadito che l’attività venatoria – e in particolare la caccia di selezione agli ungulati – svolta con questo tipo di armi proseguirà senza alcuna limitazione su tutto il territorio alpino, prealpino, appenninico e collinare. Ovviamente fatte salve le norme per la caccia al cinghiale in selezione e controllo nelle aree protette.

Simone MassaccesiRedattore

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