Considerazioni inattuali ma non troppo. Il “rosatellum” potrebbe finire alla Corte costituzionale

Intervista a Pierluigi Franz che ha presentato un ricorso al presidente di seggio

Politica

Ormai si è votato, e potrebbe sembrare un problema inattuale, quello della riforma della sciagurata legge elettorale che, a dispetto del nome soave e vagamente echeggiante delizie etiliche,  ha inferto un colpo mortale alla rappresentanza creando un effetto distorsivo nell’incrocio pericoloso con il taglio del numero dei parlamentari. E tuttavia il problema resta.

Non solo perché, in teoria, si potrebbe tornare alle urne prima della scadenza naturale della legislatura, ma anche perché le leggi elettorali non si fanno all’ultimo momento come si prepara un vestito per la festa.

Senonché a tanti lamenti contro il Rosatellum, lanciati in campagna elettorale con l’accento dell’anatema da parte di tanti partiti, soprattutto da quelli che l’avevano votata!, non è seguita alcuna iniziativa pratica e legale di protesta.

Per fortuna c’è la società civile che interviene. E infatti un cittadino si è mosso: ha presentato al presidente del seggio dove ha votato un ricorso contro la legge elettorale, tacciandola di incostituzionalità.

Ne parliamo con Pierluigi Roesler Franz, che ha presentato il ricorso.

Franz è un giornalista autorevole ma soprattutto ha la tempra e la vocazione del difensore civico, quello che una volta in Italia esercitava l’ avvocato ligure Muzio Sale. Ed ha il genio della ricerca d’archivio, studia le leggi nelle loro pieghe e nelle loro “trappole”, è insomma quello che una volta si diceva, un  topo di biblioteca. Ma questa definizione sarebbe riduttiva per lui.

Allora caro Franz, ci racconti com’è andata?

Ho presentato reclamo al mio seggio elettorale (Liceo Mameli in via Pietro Antonio Micheli – Roma) per l’illegittimità costituzionale del”ROSATELLUM” e del voto degli italiani all’estero ed ho poi votato. Curiosità: ho presentato il reclamo alle ore 16,45, pochi minuti dopo che il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva a sua volta votato ed era uscito dal mio seggio.

Come hai articolato il ricorso?

Ho chiesto che venisse messa a verbale,  ai sensi degli articoli 66 e 104, comma 4, del DPR 361-1957 per l’elezione della Camera, per come richiamati dall’art. 27 D. Lgs.533-1993 per l’elezione del Senato,  la mia protesta per il fatto che

– le modalità di votazione prescritte dall’attuale normativa elettorale (cosiddetto “Rosatellum”) non consentono di esprimere un voto diretto e libero, come previsto dagli articoli 48 comma 2, 56 comma 1 e 58 comma 1, della Costituzione, e come per altro prevedono gli articoli 1, comma 1, del DPR 361-1957, e 2 del D. Lgs. 533-1993;

-per gli italiani residenti all’estero, che sono stati ammessi al voto in ben 5 milioni 806 mila 68 e lo hanno già espresso in tutto il mondo da almeno 3 giorni, la legge 27 dicembre 2001 n. 459 e successive modifiche e integrazioni, anziché prescrivere il voto presso i Consolati italiani come previsto, ad esempio, per le elezioni europee, consente invece il voto per corrispondenza con il sistema proporzionale e le preferenze. Questa diversa procedura non solo non assicura la necessaria segretezza del voto, ma favorisce addirittura brogli elettorali e soprattutto l’incetta di schede da parte di alcuni candidati. E ciò in aperta violazione dell’art. 48, secondo comma, della Costituzione;

– come detto, limitatamente ai cittadini italiani residenti in Europa, sarebbe consentito loro di votare solo per posta, mentre nelle elezioni Europee essi possono, invece, votare all’interno del proprio Consolato italiano dove è assicurata la segretezza del voto;

– peraltro, il voto per posta non garantisce alcuna certezza che la busta contenente il voto anche se spedita con largo anticipo dall’elettore italiano residente all’estero venga recapitata per posta internazionale al Consolato italiano territorialmente competente entro e non oltre le ore 16 locali del 22 settembre. Ma giungendo fuori tempo massimo verrebbe automaticamente cestinata senza essere spedita in Italia;

– gli italiani residenti all’estero hanno già votato per corrispondenza con il proporzionale e le preferenze utilizzando la penna biro o la penna stilografica, mentre nei seggi elettorali in Italia è obbligatorio usare la matita copiativa come prevedono il secondo comma dell’articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993 n. 277, e dall’articolo 2, comma 1, lettera e) n. 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 534, che nel dettare le norme sulle modalità di espressione del voto, dispone testualmente che l’elettore vota “tracciando, con la matita, sulla scheda per l’elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o indicazioni”.

–  A sua volta, l’articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, nel prevedere che “il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto”, aggiunge al secondo comma, che “il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti”;

– la diversità delle modalità di espressione del voto ingenerò, in occasione delle elezioni politiche del 27 marzo 1994, confusione e disorientamento nel corpo elettorale, con conseguenti ripercussioni di segno negativo, in sede di scrutinio, in merito all’accertamento della validità del voto espresso. Al fine di eliminare o, quanto meno, attenuare tale disorientamento, il Ministero dell’interno emanò, nell’occasione, circolari nelle quali gli elettori venivano “invitati”, anche tramite i presidenti di seggio, ad apporre, su ognuna delle tre schede, un solo segno di voto. Ciononostante, tali suggerimenti e consigli, per la natura stessa delle circolari, non vennero recepiti da gran parte degli elettori né, soprattutto, dai presidenti di seggio, al cui prudente apprezzamento la legge demanda, in ogni caso, l’accertamento della validità del voto. Ma non è finita perché nelle elezioni del 13 maggio 2001 si apprese che il ministero della Sanità aveva da tempo vietato la produzione in Italia delle matite copiative.

Motivo: il blu di metilene, essenziale per conseguire proprio l’effetto copiativo, era considerato tossico. Di conseguenza, essendo obbligatorio per legge, nel voto nei seggi elettorali in Italia l’uso della matita copiativa, il ministero dell’Interno era stato costretto ad acquistare per ogni elezione – referendum compresi – centinaia di migliaia di matite copiative prodotte in India, Pakistan e Brasile con un costo di milioni di euro. Non è quindi singolare che per le elezioni del 25 settembre un italiano all’estero abbia già votato con la penna biro o con la penna stilografica, mentre un italiano che, come il sottoscritto, vota domenica al seggio in Italia debba ancora usare la matita copiativa?

 Come hai avuto l’idea del ricorso? Non è come vuotare il mare con un cucchiaio? 

Chi si senta offeso nelle sue prerogative di libero cittadino dalla pessima legge Rosato, nota come Rosatellum, può votare e nel contempo reclamare formalmente contro nel momento in cui va al seggio.

L’elettore può consegnare al presidente del seggio elettorale un modulo con i propri dati . Il presidente o il segretario devono accoglierlo e inserirlo agli atti.

E poi tutto finisce lì?

Niente affatto. L’articolo 74 del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, idem al Senato, afferma che «nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati». Reclami che arriveranno alle Giunte parlamentari per le elezioni, come previsto dall’articolo 87 che prevede una «pronuncia definitiva sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali».

Tanto la Giunta della Camera che del Senato possono trasmettere il tutto alla Corte costituzionale sollevando la relativa questione di legittimità.

Ci sono precedenti di reclami al seggio da parte di cittadini elettori?

 Certamente. Nel 2009 alcuni elettori presentarono un reclamo simile contro il Porcellum e i reclami arrivarono alla Giunta della Camera, che però decise di respingerli perché non riguardavano voti espressi (gli elettori avevano restituito le schede senza deporle nelle urne) decidendo di non sollevare i quesiti di costituzionalità.

Il Porcellum arrivò ugualmente, com’è noto, davanti alla Consulta, per l’azione giudiziaria esercitata a Milano dall’avvocato Bozzi, liberale doc quattro anni dopo, passando dal tribunale ordinario e quindi dalla Corte di cassazione.

Pertanto il mio reclamo presentato al mio seggio elettorale per l’illegittimità costituzionale del “ROSATELLUM” e del voto degli italiani all’estero è pienamente legittimo e può innescare interessanti meccanismi procedurali, compresa la modifica della legge elettorale anche per intervento della Corte Costituzionale.

Speriamo bene, grazie Pierluigi Roesler Franz

 

Mario NanniDirettore editoriale

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