Referendum. Sorteggio, Alta Corte e un equivoco da superare

Il sorteggio dei membri dei Consigli superiori della magistratura e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare hanno l’obiettivo dichiarato di ridurre il peso delle correnti e rafforzare la credibilità del sistema disciplinare, senza intaccare l’autonomia della magistratura. Sullo sfondo, il nodo politico e culturale del rapporto tra indipendenza, responsabilità e fiducia dei cittadini

Si avvicina la scadenza del referendum, che dovrebbe introdurre riforme di grande portata in materia di ordinamento giudiziario. Il prepotente ingresso della politica – intesa non già in termini nobili, nicomachei, ma come logica di schieramenti e di appartenenze – ha trasformato l’attesa di questo appuntamento elettorale in un crogiuolo incandescente di polemiche, di contrapposizioni, di contumelie reciproche, in una battaglia continua senza esclusione di colpi, talora anche bassi, impreziosita (si fa per dire) dall’intervento di qualche illustre “testimonial” preso a mutuo dal mondo delle scienze, della cultura, dello spettacolo, del cinema, dell’arte o della canzone, pronto a raccontarci le ragioni del proprio orientamento, sovente basate su idee approssimative o su paure immaginarie, magari maturate senza aver compreso nulla di quello su cui andremo a votare e (c’è da starne certi) senza aver letto una riga della riforma costituzionale in discussione.

Ed è proprio a questo coacervo di slogan, a questo frastuono propagandistico, che si deve imputare la perdita di interesse per il contenuto dei quesiti referendari e delle norme sottoposte all’approvazione del corpo elettorale. Il merito delle questioni è stato, per così dire, sepolto dalla progressiva trasformazione della tornata referendaria in una sorta di ordalia politica, o di maxi-sondaggio sulla tenuta degli schieramenti di maggioranza e opposizione, con un occhio puntato sulla scadenza della legislatura nel 2027.

C’era da aspettarselo, inutile negarlo; ma, se si vuole comprendere davvero per che cosa si va a votare, può essere utile qualche breve considerazione, basata su dati testuali: quelli della legge costituzionale sulla quale dovremo dare il nostro voto.

Della separazione delle carriere chi scrive ha già parlato in un precedente articolo. Vediamo ora di chiarire il contenuto degli altri due quesiti: quello sul sorteggio dei componenti dei due CSM e quello sull’istituzione dell’Alta Corte di giustizia disciplinare per i magistrati.

Il sorteggio

Secondo l’articolo 3 della legge costituzionale sottoposta a scrutinio, i due Consigli Superiori (quello della magistratura requirente e quello della magistratura giudicante) sono presieduti dal Capo dello Stato; sono poi membri di diritto il Primo Presidente della Cassazione (per i giudicanti) e il Procuratore Generale presso la Cassazione (per i requirenti). Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune deve compilare mediante elezione entro sei mesi dall’insediamento; e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati (rispettivamente giudicanti e requirenti) nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Lo scopo del sorteggio – in particolare di quello dei membri togati – è, dichiaratamente, quello di eliminare o almeno ridurre lo strapotere delle correnti formatesi nella magistratura: correnti che, oltre ad essere spesso viste come collaterali ad alcuni schieramenti politici, hanno da sempre avuto un impatto condizionante o addirittura decisivo sulla vita professionale e sulla carriera di giudici e PM; tant’è che l’appartenenza del magistrato a una di queste correnti è dai più considerata necessaria per poter aspirare a incarichi di rilievo e a destinazioni gradite, o magari per poter scongiurare decisioni dannose in materia disciplinare. Ci si iscrive a un gruppo associativo (ossia, appunto, a una delle correnti) e si può sperare di avere un interlocutore al CSM che possa sostenere la posizione e le ragioni del collega appartenente allo stesso gruppo.

Finora i membri togati del CSM venivano scelti mediante elezione; e ciò si traduceva in una composizione del Consiglio Superiore che risentiva evidentemente di logiche di appartenenza dei magistrati, guidate da finalità (lato sensu) carrieristiche più che da ragioni ideali o culturali. Ne derivava, secondo una diffusa opinione, un do ut des che da tempo contrassegnava la vita professionale di molti magistrati, e che veniva compiutamente svelato nel 2019 dalla vicenda Palamara.

Con il sorteggio si mira a ridimensionare il condizionamento delle correnti sui due organi di autogoverno della magistratura. Va detto che, per come è strutturato nella legge costituzionale, il sorteggio dei membri togati risulta in astratto particolarmente incisivo: infatti, mentre in precedenti proposte di riforma il sorteggio veniva previsto tra un lotto di magistrati precedentemente scelti mediante votazione (ciò che evidentemente non avrebbe ridotto il peso delle correnti, quanto meno nella fase del voto), ora la previsione è di un sorteggio fra tutti i magistrati, il che evidentemente offre – almeno in apparenza – maggiori garanzie di impermeabilità della scelta dei membri togati rispetto ai gruppi associativi.

Il problema è che il sorteggio non può trasformarsi in una forma di coscrizione, in una scelta “coattiva” del giudice o del PM quale componente del proprio Consiglio Superiore: certamente ci sono moltissimi magistrati ai quali l’idea di andare a Roma per quattro anni a decidere le sorti e le carriere dei colleghi non interessa affatto; perciò, si presume, andranno a Palazzo dei Marescialli (o in chissà quale altro Palazzo romano, visto che avremo due CSM anziché uno) i sorteggiati che si dichiarino disposti ad assumere la carica di consigliere dell’organo di autogoverno. Di questi dettagli si dovrà necessariamente occupare il legislatore delegato (ossia il Governo), nella consapevolezza che la disponibilità a sobbarcarsi l’impegno potrebbe essere più spiccata in chi nutre maggiore interesse per la politica giudiziaria e ha una formazione culturale in linea con qualcuno dei gruppi associativi.

Non si vuole qui dire che il correntismo, uscito dalla porta, rientrerebbe dalla finestra; ma la sua completa eliminazione non sembra così probabile.

Però è indubbio che le correnti dovrebbero vedere il loro peso sensibilmente ridotto; ed è proprio per questo che molti ritengono che l’introduzione del sorteggio, assai più della separazione delle carriere, sia la vera ragione dell’atteggiamento pervicacemente oppositivo della magistratura associata (ossia dell’ANM, che è l’organismo rappresentativo delle correnti).

Qualcuno ha poi criticato il diverso tipo di sorteggio che riguarda i membri laici, estratti a sorte da un elenco formato attraverso una votazione. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di critiche infondate e un po’ pretestuose. A parte il fatto che il numero dei membri laici resta minoritario rispetto ai togati (un terzo contro due terzi in entrambi i CSM), va detto che, oggi come ieri, la derivazione parlamentare della selezione (sia pure combinata con requisiti di levatura tecnica dei candidati) ne implica necessariamente la “politicità”, collegata al rilievo costituzionale di ciascun Consiglio Superiore e all’esigenza di evitare un’assoluta autoreferenzialità nell’autogoverno dei magistrati.

Oltre a ciò, è noto che i problemi che hanno suggerito la riforma nulla hanno a che vedere con la componente laica del CSM.

L’Alta Corte

L’articolo 4 della legge costituzionale assegna la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, a un nuovo organo, denominato Alta Corte disciplinare e composto da quindici giudici. Di questi, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; altri tre vengono estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione; infine, la composizione dell’Alta Corte è completata da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Si è voluto istituire un organo disciplinare “di garanzia”, autonomo e distinto rispetto ai Consigli Superiori, perché la funzione disciplinare finora assolta in ambito consiliare è stata ritenuta eccessivamente benevola nei confronti dei magistrati, anche in occasione di fatti di una certa gravità. Si sottolinea che la percentuale di condanne disciplinari a carico di giudici e PM è molto bassa, quasi “da albumina”; e che assai spesso le condanne si risolvono in un semplice richiamo – nulla più di un buffetto, in sostanza – pur a fronte di vicende oggettivamente disdicevoli. La casistica è molto ricca e variegata, tanto da aver fornito il destro ad alcuni autori di pubblicare interi libri che narrano talune di queste vicende.

Certamente è corretto ricordare che anche altre categorie sono sottoposte a giudizio disciplinare da parte di organismi di iurisdictio domestica: questo vale sia per lavoratori dipendenti che per professionisti appartenenti a discipline ordinistiche. Ed è altrettanto corretto affermare che anche per queste categorie la percentuale di condanne disciplinari è, in generale, assai contenuta.

Tuttavia non si può non considerare che la funzione e la collocazione ordinamentale della magistratura (e di ciascun magistrato, che incarna in modo “diffuso” uno dei tre poteri fondamentali dello Stato) comportano l’assunzione di altissime responsabilità al cospetto del Paese e dei cittadini, connesse all’estrema delicatezza dei compiti e alle ripercussioni, potenzialmente drammatiche quando non addirittura tragiche, che le decisioni di un singolo giudice, o di un Tribunale o di una Corte, possono avere (e spesso hanno) sulla vita delle persone. Questo giustifica, ad avviso di chi scrive, la sottrazione del potere disciplinare, nell’ambito giudiziario, agli organi di autogoverno e la devoluzione di quel potere a un organismo distinto ed “esterno”.

Peraltro, va ricordato che l’Alta Corte sarà composta, per i due terzi, da magistrati: esattamente la stessa percentuale del CSM di vecchio conio e dei due CSM previsti dalla riforma.

Infine, sgombriamo il campo da un equivoco

Tornando allo spirito di fondo della riforma, si era fatto cenno, in un precedente articolo, a una sorta di pregiudizio che spesso emerge tra i fautori del “no”: qualcuno di costoro sostiene che, con l’approvazione popolare della legge costituzionale, i pubblici ministeri saranno destinati in prospettiva ad essere sottoposti al potere esecutivo e, dunque, alla politica, con conseguenti condizionamenti dell’azione giudiziaria in base ai capricci del Governo di volta in volta in carica e della maggioranza che di volta in volta lo sostiene.

Ho già avuto modo di chiarire, nel mio precedente intervento, che questo non è scritto da nessuna parte della riforma: i PM avranno infatti un CSM tutto loro, presieduto anch’esso dal Capo dello Stato e con le stesse garanzie di autonomia e indipendenza del CSM dei magistrati giudicanti.

Ma a questo riguardo una cosa dev’essere chiarita una volta per tutte: quand’anche qualcuno avesse in mente di “riformare la riforma” in futuro, prevedendo la sottoposizione dei PM al Governo, una cosa del genere non potrebbe giammai avvenire sulla base di un mero capriccio, o di una semplice legge ordinaria. Sarebbe infatti assolutamente necessaria una nuova modifica della Costituzione, con un nuovo iter per il varo di una legge costituzionale e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza parlamentare dei due terzi richiesta dall’art. 138 della Costituzione, con un nuovo referendum confermativo: un percorso che, ove mai fosse avviato, sarebbe tutt’altro che agevole da completare.

Basta riflettere su questo dato per tacitare certi pregiudizi che nascono dall’ignoranza, quando non dalla capziosità e dalla mala fede.

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