GEMA sfida l’AI: la prima battaglia legale nel mondo della musica

Vietare all’AI l’uso di dati protetti da copyright è un’utopia, ma serve una regolamentazione: questo l’obiettivo delle cause intentate dalla collecting musicale tedesca GEMA contro OpenAI e Suno AI, spiegate dall’avvocato Alessia Ferraro (CBA)

E se l’AI potesse rubare – oltre al lavoro – anche la creatività?

E se l’AI potesse toglierci – anche – l’essenza stessa dell’essere umano?

Uomini e donne di ogni età si differenziano dalla macchina per empatia, sentimenti ed emozioni, libero arbitrio, coscienza e creatività. Eppure, l’Intelligenza Artificiale, oggi, è in grado di produrre testi (semi)autentici, creare immagini, realizzare musica, progettare palazzi e nuovi oggetti di design, inventare storie e scrivere poesie, combinare ingredienti per piatti e cocktail, addirittura generare coreografie. Ma alla domanda su cosa possa fare l’AI nel campo della creatività, ChatGPT – in tempo record – risponde: “L’AI non sostituisce la creatività umana, ma può amplificarla, suggerendo combinazioni e idee impensabili. L’uomo rimane il vero artista, ma con strumenti AI può esplorare nuovi orizzonti mai visti prima”.

Ci rimarranno solo i sentimenti?

L’uomo è artista, sì, ma è anche testardo e orgogliosamente fiero di ciò che produce. E siccome l’AI, per farci “esplorare nuovi orizzonti mai visti prima”, ha bisogno di allenarsi con il prodotto umano, noi non ci stiamo.

È così che sono iniziati i guai per l’Intelligenza Artificiale Generativa: prima il New York Times, poi Getty Images, adesso la collecting musicale tedesca GEMA. Da ovest ad est, attraversando l’Atlantico, OpenAI viene portata in tribunale per violazione di copyright e diritto d’autore.

In questo scontro fra titani, che sono l’essere umano e la tecnologia, chi vincerà? L’ho chiesto a una vera esperta del Diritto della Proprietà Intellettuale: l’avvocato Alessia Ferraro di CBA Studio Legale e Tributario.

 Avvocato, è corretto ritenere che GEMA sia stata la prima società di gestione collettiva al mondo a intentare una causa contro OpenAI per l’uso non autorizzato di opere musicali protette?
Il logo di GEMA

Esatto. Quella di GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, Società per i diritti di esecuzione musicale e di riproduzione meccanica) sia contro OpenAI L.L.C., società parent, che contro OpenAI Ireland L.T.D., il gestore di ChatGPT per l’Europa, è la prima causa nel settore musicale, anche se esistono dei precedenti in altri ambiti, come testi scritti e immagini. I casi più noti riguardano – da un lato – il New York Times e – dall’altro – Getty Images, mentre un altro recente proviene dalla Germania, il cosiddetto caso Laion. Tuttavia, nel settore musicale mancava ancora un precedente. Questo dimostra come ci sia un’espansione di ricerca di tutela da parte dei titolari del copyright, e una richiesta evidente di una regolamentazione precisa delle linee guida a 360 gradi.

Peraltro, la causa intentata contro OpenAI è stata seguita, lo scorso 21 gennaio, da un’azione legale promossa, sempre da GEMA, contro Suno Inc., società titolare di Suno AI, noto provider di contenuti audio generati tramite Intelligenza Artificiale.

 Facciamo un passo indietro. Che cosa è successo?

Nel caso OpenAI, GEMA ha scoperto che sono stati utilizzati, senza consenso, testi di canzoni facenti parte del proprio repertorio – pertanto protetti da copyright – per addestrare ChatGPT: teniamo presente che la collecting conta circa 95mila iscritti, quindi il suo repertorio è molto vasto. GEMA ha scoperto tale uso non autorizzato tramite l’inserimento di semplici prompt su ChatGPT, che restituivano gli stessi testi o, talvolta, addirittura adattamenti non autorizzati degli stessi: le cosiddette “allucinazioni” dell’AI che integrano una violazione dei diritti sia morali che patrimoniali d’autore. Di conseguenza, GEMA ha avviato un’azione legale presso il tribunale di Monaco per contestare l’utilizzo illegittimo di contenuti protetti dal copyright.

Nel caso Suno AI, invece, GEMA ha analizzato gli output del sistema AI ed ha verificato che essi corrispondono in modo evidente – per melodia, armonia e ritmo – a brani celebri a livello internazionale (ad esempio “Forever Young” di Alphaville, “Mambo No. 5” di Lou Bega, la celebre intro “Daddy Cool” creata da Frank Farian, e “Cheri Cheri Lady” dei Modern Talking). Anche in questo caso sono stati usati brani facenti parte del repertorio di GEMA per allenare l’algoritmo di Suno AI, i cui output sono attualmente sfruttati economicamente da Suno Inc. senza alcun riconoscimento dei diritti d’autore coinvolti.

 Quali sono le linee guida su cui si basano queste azioni legali?

Entrambe le cause si basano sugli articoli 3 e 4 della direttiva sul Digital Service Market (Direttiva 790/2019), la cui interpretazione è cruciale per l’esito di queste controversie. Questi articoli consentono il text and data mining (ossia l’utilizzo in grandi quantità di dati, come testi, suoni, immagini e altro) solo a determinate condizioni: se compiuto da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale per scopi di ricerca scientifica; ai sensi dell’articolo 4, se ha ad oggetto dati (opere o altri materiali) contenuti in reti o in banche dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione. In questo secondo caso, l’estrazione è consentita solo se i titolari dei diritti non abbiano espresso una chiara riserva d’uso degli stessii, esercitando il cosiddetto opt-out.

GEMA ha esercitato questo diritto di opt-out nel maggio 2022, modificando l’accordo di adesione dei suoi autori per vietare l’uso dei contenuti a fini di addestramento AI. Secondo GEMA, OpenAI e Suno Inc. avrebbero dovuto rispettare questo divieto e riconoscere la restrizione applicata, evitando l’uso dei dati protetti.

 Quali difese potrebbero avanzare OpenAI e Suno Inc.?

Potrebbero sostenere che l’opt-out non fosse chiaramente intellegibile per i sistemi AI. In alternativa, potrebbero argomentare che i dati siano stati diffusi senza fini di lucro, rientrando nell’eccezione di scopi per la ricerca scientifica. Questa linea difensiva si allinea al precedente caso Laion, deciso dal tribunale di Amburgo, che aveva favorito l’utilizzo dell’AI per scopi di ricerca.

Queste due cause sono cruciali. Senza dubbio, saranno forniti dei criteri, delle linee guida, delle regolamentazioni chiare e specifiche sull’utilizzo di contenuti protetti da copyright nei modelli di intelligenza artificiale.

Il Tribunale di Amburgo
 Qual è lo scopo ultimo di GEMA?

L’obiettivo di GEMA non è solo ottenere risarcimenti per il passato, ma anche definire un modello di licenza per regolamentare l’uso futuro dei contenuti protetti da copyright nell’addestramento AI, la generazione di opt-out e l’utilizzo degli stessi.

La collecting parte dal presupposto – corretto – che sia impossibile vietare un qualsiasi utilizzo da parte dell’Intelligenza Artificiale dei dati protetti da copyright: sarebbe un’utopia irraggiungibile ma è necessaria una regolamentazione, un sistema per garantire una tutela economica adeguata ai titolari dei diritti, fermo restando un utilizzo regolamentato dei contenuti.

 Quali sono le implicazioni future di questi casi?

Potrebbero fungere da apripista in Europa per la regolamentazione dell’uso di opere musicali nell’AI. Sulla base del precedente del caso Laion, potremmo anche aspettarci una decisione a favore di Open AI e Suno Inc., però – ed è un grande però – la sentenza del Tribunale di Amburgo è di primo grado e adesso è sotto appello: quindi, il risultato potrebbe cambiare.

Un altro possibile scenario potrebbe – forse – essere una transazione, ma francamente non la vedo una soluzione percorribile, poiché il problema non sarebbe risolto. Ricordiamoci che, se oggi sono OpenAI e Suno Inc., domani sarà un’altra Intelligenza Artificiale.

Insomma, c’è un tema urgente: quello della chiarezza.

Esattamente. Oserei dire che si tratta di un’esigenza forte. Le direttive e la legislazione sanciscono dei principi, ma – come sappiamo – tra la parola scritta e il caso concreto ci sono infinite possibilità e troppe sfumature. Le sentenze dei Tribunali, e poi della Corte di Giustizia Europea, servono proprio a precisare queste normative. La questione dei dati protetti da diritti, come il copyright, è una tematica che si fa sempre più pressante. Legislazione e giurisprudenza faticano a reggere il passo: l’AI si evolve alla velocità della luce. Così come è urgente avere a disposizione quanti più dati possibili per allenare l’Intelligenza Artificiale: è innegabile che questo aspetto faccia parte del processo tecnologico.

Sarà interessante, quindi, osservare l’evoluzione del contenzioso, poiché le decisioni dei tribunali influenzeranno probabilmente altre collecting society, come la SIAE in Italia.

Come trovare un equilibrio tra diritto d’autore e innovazione dell’AI?

Una possibile soluzione potrebbe essere un modello di licenza chiaro e pratico, come proposto da GEMA, che garantisca la protezione dei titolari di copyright e consenta un utilizzo regolamentato dei contenuti. La sfida è conciliare la necessità di protezione con l’inevitabile sviluppo tecnologico.

Gli interessi fra le parti vengono mediati dai contratti e, nel caso di copyright su opere musicali, lo strumento da utilizzare potrebbe essere la licenza per una efficace mediazione di interessi contrapposti.

L’uomo contro la macchina: uno scontro fra titani. Chi vincerà?

L’uomo che guida la macchina.

Rimango fiduciosa: credo che la tecnologia sia ancora al servizio dell’uomo e – al tempo stesso – che l’uomo sia abbastanza intelligente da sfruttare il progresso tecnologico a proprio beneficio. Le possibilità dell’AI sono sensazionali, in ogni campo. L’Intelligenza Artificiale rappresenta un’opportunità straordinaria, ma deve essere gestita con attenzione per evitare conseguenze negative e violazioni di diritti di terzi. L’uomo deve essere in grado di sfruttare le potenzialità della tecnologia senza perdere il controllo.

 

Irene Perfetti Giornalista

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