Caso Bergamo. Bana: “Non un fatto isolato, il sistema ha fallito”

L’avvocato Antonio Bana analizza il caso dell’accoltellamento di un insegnante a Bergamo: dalle implicazioni penali minorili alle tecnologie di controllo, fino al mandato costituzionale di protezione della gioventù
Bergamo

Un insegnante accoltellato da un proprio studente minorenne. L’episodio avvenuto a Bergamo ha riaperto un dibattito che in Italia stenta a trovare una sintesi: quanto è sicura la scuola, chi ne risponde e con quali strumenti — giuridici, tecnologici, educativi — lo Stato può e deve intervenire. È una domanda che investe il patto tra istituzione scolastica e società, il diritto penale minorile, il perimetro costituzionale della tutela della gioventù e, sempre più, il confine tra sicurezza e libertà nell’era dei sistemi di controllo digitale. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Antonio Bana, Past President di Assoarmieri e Presidente del Centro Studi Diritto Europeo Armi e Munizioni (CESDEA).

L’episodio di Bergamo ha scosso l’opinione pubblica. Come si inquadra giuridicamente un episodio del genere?

Episodi come quello avvenuto a Bergamo non sono soltanto fatti di cronaca: sono eventi che impongono una risposta giuridica precisa e articolata su più livelli, penale, civile e disciplinare. Ma prima ancora di ragionare sul dopo, bisogna interrogarsi sul prima. Quando un ragazzo estrae un coltello contro un insegnante in una scuola, l’ordinamento è interpellato a più livelli. Quello criminologico è forse il più urgente, perché riguarda il perché si arriva a quel gesto.

Cosa ci dice la criminologia su questo tipo di violenza giovanile?

La criminologia non è solo la scienza che descrive il crimine: è la disciplina che, interrogando le cause profonde del comportamento antisociale, offre alla politica del diritto gli strumenti per rispondervi in modo non meramente repressivo. Il reato minorile è raramente il frutto di una natura delinquenziale. Quasi sempre è il sintomo di un sistema fallito – familiare, scolastico, sociale – che non ha saputo intercettare il malessere in tempo. Dietro alle condotte antisociali dei minori non si celano normalmente intenti di arricchimento illecito, ma comportamenti sintomatici di una difficoltà relazionale e di un malessere interiore.

La scuola, in questo quadro, che ruolo ha?

Un ruolo fondamentale, e proprio per questo la violenza all’interno degli istituti scolastici è così grave. La scuola è per definizione il luogo in cui la società affida i propri figli con la certezza che ne siano garantite l’incolumità, la crescita e l’educazione civica. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’istituto scolastico ha il duplice compito di trasmettere conoscenze – istruire – e di trasmettere capacità di convivenza con gli altri – educare. Quando in quel luogo un alunno impugna un coltello contro un insegnante, non viene lesa soltanto la persona fisica della vittima: viene violato il patto fondamentale tra scuola e società.

Come risponde il sistema penale minorile a questi casi?

Il fatto-reato, nella prospettiva del processo penale minorile, non è solo l’oggetto dell’accertamento giudiziario: è l’occasione per intercettare il disagio giovanile e per assumere misure che, pur non prive di una componente afflittiva o retributiva, siano volte al contrasto della devianza e alla cura dei bisogni educativi del minore. In questa logica, il procedimento penale minorile diviene lo strumento per offrire al minore la possibilità di emanciparsi dalle cause che lo hanno indotto a quell’atto violento. Gli strumenti non mancano: dalla messa alla prova ai percorsi educativi, dall’ammonimento del questore alle misure di prevenzione, fino alle sanzioni penali aggravate per lesioni ai docenti e alla responsabilità civile dei genitori.

Si discute molto di introdurre nelle scuole tecnologie di controllo avanzate, dai metal detector ai sistemi di riconoscimento facciale. Qual è la sua posizione?

Il dibattito è legittimo e necessario, ma va condotto con rigore giuridico. Parliamo di metal detector a portale, sistemi biometrici, videoanalisi con intelligenza artificiale, strumenti di riconoscimento facciale. Il giurista è chiamato a rispondere a una domanda precisa: cos’è lecito, cos’è vietato, cos’è regolamentato in Italia e in Europa? E cosa possiamo imparare dai paesi che hanno già adottato modelli di sicurezza più stringenti, come Israele? La dimensione giuridica del problema è ben più grande di quanto il dibattito pubblico tenda a riconoscere.

C’è una norma costituzionale che ritiene particolarmente rilevante in questo contesto?

Sì, l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere la gioventù rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Non è una dichiarazione programmatica: è un mandato prescrittivo rivolto al legislatore, al giudice, alla scuola e alla famiglia. I delitti di rapina, piccolo spaccio, furto, rissa, violenza commessi da minori sono espressivi di un disagio rispetto al quale la Costituzione pretende l’adozione di scelte di politica criminale proiettate sia alla presa in carico del disagio sia alla promozione del soggetto deviante.

In conclusione, la risposta giuridica è sufficiente?

No, da sola non lo è. La violenza giovanile è un fenomeno che interroga l’intera architettura educativa e sociale di un paese. Si combatte prima ancora che nelle aule di tribunale: nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità territoriali. La ricerca ha identificato i fattori di resilienza più efficaci contro la devianza: l’attaccamento stabile, la coesione sociale, la relazione educativa. Questi sono gli argini veri. L’accoltellamento di Bergamo non è un fatto isolato: è il punto di emersione acuta di un disagio diffuso e sommerso. E la società, prima ancora del diritto, è chiamata a rispondervi.

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