Intelligenza artificiale e processo penale, luci e ombre

Riconoscimento biometrico, poteri della polizia e diritto alla difesa: l’avvocato Antonio Bana analizza le novità introdotte dal D.Lgs. n. 160/2026
intelligenza artificiale

Il decreto legislativo 160/2026 porta per la prima volta nel codice di procedura penale i sistemi biometrici in tempo reale. Fino a ieri, la polizia poteva utilizzare strumenti come il sistema SARI, per il riconoscimento automatico delle immagini, in un’area normativa non del tutto definita. Il decreto, approvato il 10 giugno 2026 in attuazione dell’AI Act, introduce il nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale. Per la prima volta, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere impiegati per identificare e localizzare sospettati in tempo reale, ma entro limiti puntuali e con autorizzazioni specifiche. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Antonio Bana.

Avvocato, che cosa introduce il decreto?

È una riforma attesa, che offre maggiore certezza giuridica senza sciogliere tutti i nodi costituzionali e applicativi. Il cuore della riforma è la riserva di giurisdizione. Nell’ambito di un’indagine penale, la polizia deve ottenere l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che decide con decreto motivato. Il provvedimento deve circoscrivere l’area geografica, le persone ricercate e la durata dell’operazione, fissata in un massimo di quindici giorni, salvo proroga. L’uso è ammesso per reati puniti con almeno quattro anni di reclusione, secondo il catalogo previsto dall’AI Act. La scelta è coerente con la Corte di giustizia dell’Unione europea, che nella sentenza Prokuratuur del 2 marzo 2021 ha richiesto un controllo affidato a un giudice terzo e imparziale, non all’autorità che conduce l’indagine.

Come si applica la procedura nei casi urgenti?

La norma prevede che, se non c’è tempo per attendere il GIP, il pubblico ministero possa autorizzare il sistema con decreto, soggetto a successiva convalida. Se non c’è neppure il tempo per il PM, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono attivarsi direttamente, trasmettendo la richiesta di autorizzazione entro dodici ore. Qui emerge il problema costituzionale più delicato. Le intercettazioni non consentono un potere autonomo della polizia, neppure in urgenza, in ragione della riserva di giurisdizione collegata all’articolo 15 della Costituzione. Persino i tabulati telefonici, assai meno invasivi, richiedono un controllo istituzionale più intenso. Consentire alla polizia di agire da sola con una tecnologia capace di identificare in tempo reale chiunque si trovi in un luogo determinato espone la disciplina a possibili censure.

Il decreto disciplina anche gli usi preventivi dell’intelligenza artificiale, fuori dal procedimento penale. Chi può autorizzarli?

L’articolo 8 prevede che la biometria in tempo reale possa essere utilizzata per prevenire minacce all’ordine e alla sicurezza pubblica, cercare persone scomparse o individuare vittime di specifici reati. L’autorizzazione spetta però al Procuratore della Repubblica, non a un giudice. È una scelta che pone un problema di terzietà: il pubblico ministero è inserito nella struttura investigativa e può trovarsi a valutare l’impiego di uno strumento destinato a sostenere attività operative. Alla luce della giurisprudenza europea, la garanzia dell’autorità indipendente rischia così di rimanere incompleta.

Che disciplina è prevista per il riconoscimento facciale a posteriori?

L’articolo 10 disciplina l’elaborazione con l’intelligenza artificiale di immagini di videosorveglianza per identificare un sospettato. Manca però una procedura autorizzatoria ordinaria. L’AI Act impone che anche questo strumento sia autorizzato preventivamente, o comunque entro quarantotto ore, da un’autorità terza con decisione vincolante e soggetta a controllo giurisdizionale.

Il decreto consente anche di raccogliere i dati biometrici delle persone presenti in alcuni luoghi pubblici. Con quali conseguenze?

In stadi, stazioni e piazze, i dati biometrici di tutti i presenti possono essere raccolti e conservati per sette giorni, pronti a essere analizzati se si verifica un reato. Una simile banca dati temporanea di volti rischia di trasformare la prevenzione in sorveglianza indiscriminata, difficilmente compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per gli avvocati penalisti, che cosa comporta l’impiego di questi sistemi?

Si apre un fronte tecnico decisivo. Il difensore deve poter accedere non solo al risultato finale, ma anche alla documentazione del sistema: parametri di matching, banca dati di riferimento, log operativi, soglie di affidabilità e informazioni utili a ricostruire il percorso che ha condotto all’identificazione. Può nominare consulenti di informatica forense, data science e analisi dei bias per verificare la qualità dei dati, i tassi di falso positivo e le eventuali differenze di errore tra gruppi. Se il sistema è stato usato senza autorizzazione o oltre i limiti fissati, il risultato è inutilizzabile ai sensi dell’articolo 191 del codice di procedura penale. La Cassazione, con la sentenza n. 35923/2025, ha riconosciuto il diritto della difesa di conoscere e ottenere copia del materiale posto a base di un provvedimento: il principio è destinato a estendersi agli output biometrici.

Quali garanzie sono previste rispetto al ruolo umano nelle decisioni?

L’AI Act richiede che nessuna decisione venga presa sulla base dell’identificazione biometrica senza una verifica e una conferma separate da parte di almeno due persone fisiche. Il decreto italiano non recepisce espressamente questo obbligo di sorveglianza umana rafforzata. L’omissione può esporre lo Stato a contestazioni sul piano europeo e offre alla difesa un ulteriore argomento per mettere in discussione l’affidabilità della prova, soprattutto quando un singolo falso positivo abbia orientato un fermo, una perquisizione o una misura cautelare.

Su quali aspetti dovrebbe intervenire il legislatore?

A parere di chi scrive, il legislatore dovrebbe intervenire su cinque punti: affidare a un giudice, e non al PM, l’autorizzazione della fase preventiva; eliminare o restringere il potere autonomo della polizia in urgenza; introdurre il controllo del GIP per il riconoscimento a posteriori; riscrivere la norma sulla raccolta preventiva dei dati nei luoghi pubblici; imporre in modo espresso il doppio controllo umano. Come ha ricordato la Corte di Strasburgo in Glukhin contro Russia, il 4 luglio 2023, l’impiego delle tecniche scientifiche deve mantenere un equilibrio tra sicurezza e vita privata.

Qual è, in definitiva, il significato della riforma per chi opera nella sicurezza e nella difesa?

Il D.Lgs. n. 160/2026 è un passo avanti necessario: porta legalità dove prima c’era prassi, garanzie dove prima c’era discrezionalità. Ma la tecnologia dell’intelligenza artificiale corre più veloce del diritto. Per chi opera nella sicurezza e nella difesa, la regola strategica è una sola: ogni capacità biometrica deve essere accompagnata da controllo umano, tracciabilità tecnica, autorizzazione verificabile e una difesa realmente capace di contestarne l’errore. Altrimenti il costo dell’innovazione sarà operativo, giuridico e reputazionale.

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