Il Comune di Roma diventa Regione

Una rivoluzione ordinamentale che lascia di stucco. Com’è stato possibile che l’intenzione lodevole di conferire a Roma uno status speciale abbia prodotto questo risultato?

Risvegliatasi, purtroppo, dopo un anno di letargo, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha dato di piglio alla discussione dei disegni di legge costituzionale in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, adottando all’unanimità (unanimità!) un testo unificato che sarà la base della futura discussione.

L’unanimità sul testo unificato non significa di per sé che fin d’ora tutti i partiti concordano su tutto. Sono al primo passo del lungo iter legis costituzionale. Anzi, tutto può accadere, anche che, nella migliore delle ipotesi, il testo non raggiunga il traguardo prima della fine della legislatura, alla quale restano pochi mesi di vita.

In due articoli, il progetto di legge, sostituendo il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione, statuisce che “Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d’intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale”.

Aggiunge che “in sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale”.

Infine prevede che “il trasferimento dei poteri legislativi di cui al terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione, così come modificato dall’articolo 1, decorre dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale”.

Non si tratta di una leggina di organizzazione, ma di una rivoluzione ordinamentale. Il Comune di Roma (la Città metropolitana) è trasformato in Regione, sebbene non ne prenda il nome. Frazionando le attribuzioni legislative del Lazio, viene istituita la ventunesima Regione. Chiediamoci all’istante: “Hanno così meritato le venti Regioni da farne invocare la ventunesima?” Il progetto è improvvido meno nello scopo che nella forma e negli effetti. Inoltre, perpetua la locuzione “Roma Capitale”, un obbrobrio espressivo in danno dell’Urbe e dell’Italia, poiché associare la qualificazione “Capitale” al nome “Roma” è una diminuzione della Città e della Nazione. Semmai il progetto fosse approvato, che almeno venga emendato cancellando quest’adulterazione del nome che Roma possiede da 2775 anni!

Lo scopo del progetto consiste nell’attribuire al Comune di Roma, all’area metropolitana, una veste istituzionale che, differenziandolo dal generale ordinamento municipale, dovrebbe liberarlo da strutture che lo impastoiano, inadeguate al peculiare carattere soggettivo e oggettivo delle sue funzioni. Anche le capitali di altre nazioni posseggono uno “statuto” particolare. Come esempio emblematico, utile ad evidenziare le differenze, il XXIII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, approvato nel 1961, ha elevato il territorio di Washington a District of Columbia (DC), che non rappresenta uno Stato in senso stretto (non è il cinquantunesimo della Federazione) ma ricade sotto l’amministrazione diretta del Congresso (il Parlamento americano). Il “Distretto di Columbia” ha potere di veto sugli atti del sindaco e del consiglio locali, dispone di tre “grandi elettori” nelle elezioni presidenziali, manda un delegato senza diritto di voto alla Camera dei Rappresentanti (i deputati).

Il progetto italiano attribuisce al Comune di Roma sull’area metropolitana i poteri legislativi delle regioni ordinarie nelle “materie di legislazione concorrente”, nelle quali lo Stato può determinare soltanto “i principi fondamentali” (art.117, III), e in “ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” (art.117, IV).

Mentre è espressamente esclusa dalle attribuzioni legislative del Campidoglio “la tutela della salute”, le “altre materie” da concordare con la Regione Lazio e lo Stato ed approvare in Parlamento con legge a maggioranza assoluta costituiscono un rebus, anche procedurale. Innanzitutto, “esclusa” è da ritenere un refuso per “escluse”? In secondo luogo, una “intesa” su che cosa, dal momento che lo Stato può dettare soltanto i principi fondamentali? Inoltre, viene creata una sorta di terzo genere di “legislazione concorrente” tra Regione Lazio e Comune di Roma? Infine, lo Stato potrà contrattare con il Campidoglio anche i principi fondamentali? Nondimeno, dopo averli sentiti, è la legge dello Stato che stabilisce le “forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale”.

Il progetto costituisce un autentico garbuglio lessicale, giuridico, politico, foriero di contrasti e complicazioni, ostacoli e vincoli. Altro che semplificazione ed efficienza sotto il manto del diritto. Ai conflitti di attribuzione, finiti alla Consulta in migliaia di contenziosi costituzionali che hanno tormentato i rapporti tra Stato e Regioni dopo la riforma “federalista” del 2001, se ne aggiungeranno i molti altri prevedibili in conseguenza dell’assetto prescelto con il lodevole intento di conferire a Roma il grado di autonomia indispensabile ad una capitale.

Il “Campidoglio-Regione” non sarà migliore del “Campidoglio-Comune”. Probabilmente sarà peggiore perché ingabbiato due volte e costoso almeno il doppio. D’altra parte, ricordava il vecchio Herbert Spencer, “mentre ogni giorno registra un errore, ogni giorno riappare l’opinione che c’è bisogno di una legge e di un intervento pubblico per conseguire un fine desiderato”.

Pare davvero stravagante conferire la potestà legislativa (legislativa!) a soggetti senza la rappresentanza politica in senso proprio, che non hanno lo status di legislatori né parlamentari né regionali e, tra l’altro, saranno perseguibili per le opinioni espresse e i voti dati nel legiferare.

L’assetto istituzionale, male ispirato forse alla Costituzione americana, tendente a fare del territorio metropolitano di Roma uno staterello autogovernato, dimostra che i buoni propositi di semplificare e rafforzare i poteri della capitale non solo sono rimasti allo stadio embrionale ma appaiono controproducenti già in nuce. Non che i nuovi costituenti volessero e potessero ambire al figurino istituzionale del Senatus Populusque Romanus, ma avrebbero dovuto almeno elaborare per la capitale d’Italia uno “statuto” intrinsecamente foriero di sviluppi coerenti con le intenzioni, anziché erigere un nuovo ente per la complicazione di affari già complessi.

E siamo appena al getto delle fondamenta costituzionali della “Nuova Roma”. Figuriamoci con lo sviluppo della costruzione, che richiederà una caterva di norme attuative, leggi e regolamenti. La nuova istituzione, così com’è, ha solo la parvenza, non la sostanza di una provvida riforma. Con l’aggravante che è stata costituzionalizzata. Pertanto essa pone due interrogativi, l’uno giuridico, l’altro politico.

Il primo: come è stato possibile che un testo siffatto, mal pensato e peggio scritto, possa esser stato deliberato, addirittura all’unanimità, dalla Commissione affari costituzionali della Camera, nientemeno? La Commissione comprende anche deputati esperti, è da presumere, nel concepire e redigere le disposizioni costituzionali. La progettata istituzione, essendo davvero innovativa in ogni senso: storico, politico, giuridico, avrebbe richiesto un’acribia maggiore della meticolosa precisione indispensabile sempre a formulare norme del genere.

Il secondo: come è stato possibile che l’intenzione lodevole di conferire a Roma uno status speciale abbia prodotto questo risultato? Poiché lo scarto tra lo scopo e la soluzione è tanto ampio quanto prevedibili ne sono gli effetti, l’insufficienza del risultato era facilmente avvertibile dalla Commissione.

L’unanimità raggiunta è servita perciò a velare una contrarietà politica sottostante, a dissimulare una consapevole disapprovazione? Se no, parrebbe strano che non sia stata scelta la via maestra di dedicare all’autonomia di Roma un impianto costituzionale organico e specifico, coerente con le intenzioni e adeguato allo scopo, anziché rabberciare gl’istituti regionali.

 

Pietro Di Muccio de Quattro – Direttore emerito del Senato della Repubblica, Ph.D. dottrine e istituzioni politiche 

Pasqua, la ricorrenza tra parole e gesti

C’è un brano, tra i più significativi del Vangelo, in cui la "parola" del Signore si fa "gesto" carico di Read more

Il Censis fotografa il mondo della Comunicazione

"Mentre rimaniamo per lo più incerti nel soppesare i benefici e i pericoli connessi all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulle nostre vite Read more

Le 21 donne Costituenti, ricordo di Nilde Iotti e Teresa Mattei

La scalinata di una scuola. Sulle scale tante donne, solo donne, in attesa che si aprano i seggi ed inizino Read more

Un manuale per i giornalisti ma utile per i lettori

 A dispetto del titolo, questo Manuale di deontologia del giornalista non è un testo riservato agli addetti ai lavori o, Read more

Articolo successivo
Il trionfo dell’iperbole. A cominciare dal linguaggio
Articolo precedente
Lettere americane

Menu